Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 50
In vigore dal 18 feb 1953
Il contabile è nominato dal Comitato amministrativo. Esso cura, sotto la sua personale responsabilità, le scritturazioni della "Mutua".
Tali scritturazioni devono essere effettuate:
a) sul giornale mastro;
b) su partitari;
c) su scadenzari.
Egli tiene inoltre il protocollo della corrispondenza, il libro dei soci ed ogni altro libro sussidiario ritenuto necessario, nonché l'archivio della "Mutua". Deve fornire al Comitato amministrativo ed al revisori tutte le notizie che gli verranno richieste come pure è tenuto a far prendere visione di tutti i documenti giustificativi.
Egli deve inoltre compilare periodicamente le situazioni contabili occorrenti, farsi parte diligente nel richiedere al cassiere i documenti relativi alle operazioni che importano diritti, obblighi, riscossioni o pagamenti della "Mutua".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-50