Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 52
In vigore dal 18 feb 1953
Lo scioglimento della "Mutua" deve essere deliberato dalla Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti del numero dei soci.
La deliberazione sarà, valida solo quando si otterrà il voto favorevole di due terzi più uno dei soci iscritti.
Il patrimonio sociale netto, disponibile all'atto dello scioglimento, detratte le quote sociali, e gli importi dei conti individuali di anzianità, che saranno restituiti ai soci, sarà devoluto a scopo di assistenza e previdenza ai sensi di legge.
Storico versioni
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