Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 49
In vigore dal 18 feb 1953
Le somme che affluiscono alla "Mutua" e che superino l'importo da trattenere ai sensi dell' devono essere depositate, nei modi stabiliti da detto articolo, entro ventiquattrore dal loro incasso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-49