Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 18

In vigore dal 18 feb 1953
La "Mutua" è amministrata dal Comitato amministrativo composto di nove membri commissari di cui otto eletti dal Consiglio generale dei soci delegati a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti ed uno nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio tra i soci ordinari. Spetta al Comitato amministrativo: a) curare l'esecuzione delle norme contenute nello statuto; b) formulare nei termini di cui all' il rendiconto da sottoporre al Consiglio generale dei soci delegati; c) curare l'affissione all'albo della "Mutua" della situazione contabile mensile. La durata del Comitato amministrativo è di tre anni. Il Comitato amministrativo elegge fra i suoi membri un presidente. Questi ha la legale rappresentanza della "Mutua" e la firma sociale convoca il Comitato amministrativo, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto. In caso di assenza le attribuzioni del presidente sono disimpegnate da un commissario nominato dal Comitato stesso nel proprio seno. Il Comitato amministrativo elegge pure fra i soci membri un segretario. Il Comitato si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigano o almeno una volta al mese straordinariamente quando lo richiedano almeno tre commissari o due revisori. Il commissario che non partecipa a tre sedute consecutive salvo il caso di malattia, di congedo o di assenza per motivi di servizio, decade dalla carica e sarà sostituito dal candidato che nelle elezioni alle cariche sociali riportò il maggior numero di voti. Con la stessa procedura si provvederà alla sostituzione del commissario che venisse a cessare dalla carica per altri motivi. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di cinque membri commissari. I commissari non possono votare nell'approvazione del rendiconto o nelle deliberazioni del Consiglio generale dei soci delegati e dell'Assemblea che si riferiscono alla loro responsabilità.
Storico versioni

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