Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 23
In vigore dal 18 feb 1953
Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del socio, del coniuge di esso e dei familiari a carico. Sono considerati familiari a carico, quelli per i quali il socio percepisce dall'Amministrazione la quota complementare della indennità di carovita.
La "Mutua" corrisponderà una sola sovvenzione per lo stesso evento anche se più componenti la famiglia del socio facciano parte della "Mutua" stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-23