Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 28
In vigore dal 18 feb 1953
Al socio che abbia tre anni di appartenenza alla "Mutua" e cessa di farne parte per collocamento a riposo, per malattia, per limiti di età, o per licenziamento non imputabile a sua colpa, viene corrisposta una sovvenzione di buonuscita la cui misura è stabilita nell'importo di due quinti della sovvenzione per decesso aumentata di un decimo di un ulteriore eventuale importo da determinarsi con le modalità dell' per ogni anno di appartenenza alla "Mutua".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-28