Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 33
In vigore dal 18 feb 1953
La revoca della dichiarazione di cui all'articolo precedente comporta la perdita della qualità di socio al quale per tanto verrà liquidato, trascorsi sei mesi, il conto "C.I.A." con detrazione delle rate di prestito in atto.
Per l'eventuale reingresso il socio dovrà versare, unitamente alla quota sociale, l'importo del conto "C.I.A." in un unica soluzione, o in rate mensili di lire cinquemila. Solo dopo che sarà ultimata tale restituzione l'interessato riacquisterà la qualità di socio con l'anzianità della data del reingresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-33