Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 36
In vigore dal 18 feb 1953
È espressamente vietato alla "Mutua" di procedere alla raccolta di depositi fiduciari per qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-36