Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 36

In vigore dal 18 feb 1953
È espressamente vietato alla "Mutua" di procedere alla raccolta di depositi fiduciari per qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-36

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