Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 40

In vigore dal 18 feb 1953
L'esercizio finanziario va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel termine di due mesi dalla fine di ogni esercizio il Comitato amministrativo deve provvedere alla compilazione del rendiconto da sottoporre al Consiglio generale dei soci delegati. Il rendiconto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio generale dei soci delegati, sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-40

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