Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 24

In vigore dal 18 feb 1953
Le sovvenzioni per decesso gravano sulle entrate dell'esercizio in corso ed in caso di insufficienza, sul fondo di previdenza di cui all'. In nessun caso possono essere intaccati per le sovvenzioni il capitale sociale, ed i conti "C.I.A. di di cui all'. Nel caso di insufficienza del "Fondo" il socio e i suoi eredi riscuoteranno quanto loro è dovuto appena il "Fondo" stesso si sarà ricostituito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-24

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