Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 19
In vigore dal 18 feb 1953
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi di cui due eletti dal Consiglio generale dei soci delegati ed uno nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio.
Il Consiglio generale dei soci delegati nomina inoltre due revisori supplenti.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-19