Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 27
In vigore dal 18 feb 1953
In caso di decesso del socio la sovvenzione è pagabile al coniuge.
Nel caso che il coniuge fosse premorto, il socio designerà alla
"Mutua" la persona che dovrà riscuotere l'assegno al suo decesso.
La "Mutua" darà conferma scritta al socio di tale designazione beneficiaria.
Ove tale designazione non sia stata fatta, la liquidazione avrà luogo nel seguente ordine: a favore dei figli, dei genitori, dei discendenti in linea diretta fino al secondo grado.
Nel caso che non vi sia alcuno dei predetti congiunti il pagamento non avrà luogo, salvo il rimborso, da parte della Mutua", delle spese funerarie da chiunque sostenute nei limiti dell'assegno di decesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-27