Art. 39
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 39

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In vigore dal 18 feb 1953
Il prestito non ancora estinto all'atto in cui il socio cessa di far parte della "Mutua", sarà trattenuto sugli importi spettanti al socio medesimo a titolo di sovvenzione per decesso e di buonuscita e per ogni altro titolo. In caso di morte del socio la eventuale parte non recuperabile sarà a carico della "Mutua".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-39