Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 11

In vigore dal 18 feb 1953
Si perde la qualità di socio: 1) per dimissioni accettate; 2) per morosità; 3) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; 4) per espulsione; 5) per morte; 6) per revoca della dichiarazione di cui all'; 7) per mancato invio entro trenta giorni della quota di cui al penultimo comma dell' da parte del socio che non presti più servizio presso gli uffici di Roma. La morosità è pronunciata dal Comitato amministrativo quando il socio non ha corrisposto alla "Mutua" le rate del prestito nei termini e con le modalità prescritte. Il socio dichiarato moroso può appellarsi al Collegio dei probiviri. L'espulsione, per fatti ed azioni che ledono gli interessi ed il prestigio della "Mutua" deve essere sottoposta alla ratifica dei Consiglio generale dei soci delegati su relazione del Comitato amministrativo sentito l'interessato, che può rivolgersi a: Consiglio generale per essere interpellato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-11

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