Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 8
In vigore dal 18 feb 1953
L'interessato, al quale viene comunicata la mancata ammissione a socio, ha diritto di avanzare ricorso al Collegio dei probiviri entro otto giorni dalla data della lettera di comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-8