Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 10

In vigore dal 18 feb 1953
Il socio ha diritto: a) di chiedere la concessione di prestiti; b) di presentare proposte per la modifica dello Statuto; c) di presentare reclami motivati nel caso che si ritenga leso nei propri diritti; d) alle sovvenzioni per decesso, per buonuscita e per anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-10

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