Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio
Art. 10
In vigore dal 18 feb 1953
Il socio ha diritto:
a) di chiedere la concessione di prestiti;
b) di presentare proposte per la modifica dello Statuto;
c) di presentare reclami motivati nel caso che si ritenga leso nei propri diritti;
d) alle sovvenzioni per decesso, per buonuscita e per anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-10