Art. 9

In vigore dal 1 gen 1953
Il trattamento economico dell'Amministratore e del Segretario generale è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo i criteri indicati nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, adeguandolo rispettivamente a quello degli Ambasciatori e dei Ministri plenipotenziari. L'Amministratore e il Segretario generale conservano tale trattamento anche durante il periodo di licenza o di assenza dalla Somalia per ragioni di servizio.
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