Art. 9
In vigore dal 1 gen 1953
Il trattamento economico dell'Amministratore e del Segretario generale è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo i criteri indicati nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, adeguandolo rispettivamente a quello degli Ambasciatori e dei Ministri plenipotenziari.
L'Amministratore e il Segretario generale conservano tale trattamento anche durante il periodo di licenza o di assenza dalla Somalia per ragioni di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-9