Art. 8

In vigore dal 1 gen 1953
L'indennità per il servizio in Somalia e le altre indennità speciali del Territorio, fanno carico al bilancio dell'Amministrazione della Somalia. Esse sono stabilite con decreti dell'Amministratore, preventivamente approvati dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-8

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