Art. 4

In vigore dal 1 gen 1953
Al personale spetta un congedo ordinario triennale di 180 giorni oltre 20 giorni di viaggio. Il periodo trascorso in congedo ordinario si calcola come servizio. Il congedo ordinario può essere dilazionato temporaneamente per esigenze di servizio, come può essere disposto d'ufficio, trascorso il triennio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-4

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