Art. 1

In vigore dal 1 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli art. 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301; In virtù della delegazione concessa con l' della legge predetta; Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il bilancio ad interim per il tesoro; Decreta: . Il personale dello Stato può essere impiegato, a richiesta del Ministero degli affari esteri, per i servizi dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia. Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli. Tutto l'altro personale dello Stato è collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro. Il Magistrato ai conti è nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per gli affari esteri su designazione del Presidente della Corte dei conti. Il capo della Ragioneria è scelto fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-1

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