Art. 3

In vigore dal 1 gen 1953
Nei confronti del personale civile e militare in servizio in Somalia l'Amministratore esercita i poteri disciplinari spettanti rispettivamente ai direttori generali ed ai comandanti territoriali di Corpo d'armata, o cariche equiparate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-3

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