Art. 7

In vigore dal 1 gen 1953
I congedi all'Amministratore sono accordati dal Ministro per gli affari esteri ed hanno la durata di due mesi per anno oltre i giorni di viaggio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-7

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