Art. 2

In vigore dal 1 gen 1953
Gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al personale civile di cui al precedente articolo restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Per il personale militare sarà provveduto, d'intesa fra i Ministeri degli esteri, difesa e tesoro, con decreto interministeriale. L'indennità di carovita è stabilita nell'aliquota del 100% e l'assegno di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è corrisposto nella misura prevista per la sede di Roma. Le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia sono corrisposte a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia nella stessa misura e con l'osservanza delle stesse norme di applicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-2

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