Art. 5

In vigore dal 1 gen 1953
L'Amministratore può concedere, per comprovati gravi motivi privati o di salute, congedi ordinari anticipati frazionati e, in aggiunta al congedo ordinario, congedi straordinari che non possono eccedere la durata di quindici giorni per ogni anno di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-5

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