Art. 12
In vigore dal 1 gen 1953
Il personale che si reca in congedo ordinario ha diritto per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Somalia al posto di sbarco in Italia e viceversa, con l'osservanza di quanto disposto dal 2°, 3° e 4° comma del precedente articolo.
Qualora venga consentito il frazionamento del periodo di congedo a norma dell', le spese di viaggio saranno rimborsate una sola volta per ciascuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari; del pari in tali casi saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo.
Durante il congedo ordinario il personale fruisce del trattamento economico fondamentale e dell'indennità per il servizio in Somalia, di cui all', e conserva tali indennità ancorchè prima che abbia ultimato il congedo riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio.
Nei casi in cui, per esigenze di servizio riconosciute dall'Amministratore, l'impiegato non possa fruire in tutto o in parte del congedo ordinario relativo ad un triennio è ammesso il cumulo di tale congedo con quello maturato nel triennio successivo. Tale cumulo deve essere limitato a non oltre due trienni consecutivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-12