Art. 13

In vigore dal 1 gen 1953
Durante il congedo straordinario di cui all', se concesso per motivi di salute, il personale conserva anche l'indennità per il servizio in Somalia come durante il congedo ordinario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-13

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