Art. 18
In vigore dal 1 gen 1953
Gli assegni, corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia a tutto il personale, sono sottoposti alle ritenute che a qualunque titolo sono effettuate in Italia.
I proventi relativi, esclusi quelli per ritenute a favore del Tesoro o altri Enti per pensioni o altro titolo espressamente contemplato, vanno devoluti a beneficio del bilancio della Somalia.
Sugli assegni corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia non possono essere applicate ritenute in misura superiore a quelle stabilite in Italia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-18