Art. 19
In vigore dal 1 gen 1953
Il servizio prestato in Somalia comporta i benefici previsti dalle norme di cui all'art. 68 testo unico della legge sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dell' del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e degli del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-19