Art. 17

In vigore dal 1 gen 1953
Il personale incaricato di speciali missioni in Somalia ha diritto al rimborso delle spese e delle indennità di viaggio a termine dei precedenti articoli ed al trattamento di missione in misura doppia rispetto a quella stabilita, per i pari grado in Italia. Tale trattamento è ridotto ai tre quarti dopo 90 giorni e alla metà dopo 180 giorni di missione. Per le missioni dalla Somalia in Italia, che devono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri, il trattamento previsto per le missioni in Italia può essere corrisposto per un periodo non superiore ai quindici giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-17

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