Art. 14
In vigore dal 1 gen 1953
Nei casi di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio prestato in Somalia, oltre al trattamento fissato dalle norme in Italia, il personale ha diritto anche all'indennità per il servizio in Somalia di cui all', ridotta nella stessa misura prevista per lo stipendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-14