Art. 22
In vigore dal 1 gen 1953
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1953.
Il disposto di cui all' ha effetto dal 1 aprile 1950.
Il trattamento economico spettante al personale statale per il servizio prestato in Somalia fino al 31 dicembre 1952 sarà stabilito in misura non eccedente quella prevista dal presente decreto dall'Amministratore con suo decreto preventivamente autorizzato dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 36. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-22