Art. 6
In vigore dal 27 lug 1952
L'importo dell'assegno personale previsto dall' del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente .
Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto dell'aumento degli importi lordi delle predette competenze derivante dall'applicazione del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;767#art-6