Art. 11
In vigore dal 27 lug 1952
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Peraltro per il periodo di tempo compreso fra il 1 gennaio 1952 e il 30 giugno 1952 non si fa luogo a conguagli in applicazione del presente decreto, fatta eccezione per i personali che godano delle esenzioni fiscali previste per le famiglie numerose.
Per i dipendenti statali cessati dal servizio dal 1 gennaio 1952 in poi, gli stipendi, paghe e retribuzioni previsti dalle tabelle allegate al presente decreto si considerano integralmente percepiti ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 121. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;767#art-11