Art. 11

In vigore dal 27 lug 1952
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1952. Peraltro per il periodo di tempo compreso fra il 1 gennaio 1952 e il 30 giugno 1952 non si fa luogo a conguagli in applicazione del presente decreto, fatta eccezione per i personali che godano delle esenzioni fiscali previste per le famiglie numerose. Per i dipendenti statali cessati dal servizio dal 1 gennaio 1952 in poi, gli stipendi, paghe e retribuzioni previsti dalle tabelle allegate al presente decreto si considerano integralmente percepiti ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 121. - FRASCA
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