Art. 7
In vigore dal 19 gen 1956
Le misure delle indennità di missione e di prima sistemazione previste dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale di grado 6° o superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato o di grado corrispondente delle ferrovie dello Stato, sono maggiorate del 4,36 per cento, e quelle stabilite per il restante personale del 2,48 per cento. Gli importi risultanti si arrotondano, per eccesso, alla lira.
Ferma restando la disposizione del terzo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze di cui al precedente comma si applica con le aliquote, rispettivamente dell'8 per cento per il personale di grado 7° o superiore e del 4 per cento per il restante personale.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 ha disposto (con l'art. 25) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1955.
- Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La locuzione "per il personale di grado 6° e superiore" contenuta nell'art. 7, secondo comma [...] del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e' sostituita con quella: "per il personale di grado 7° e superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni delle Stato e di grado 5° o superiore delle Ferrovie dello Stato"". Ha inoltre disposto (con l'art. 23) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1955.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;767#art-7