Art. 4
In vigore dal 27 lug 1952
Gli importi dell'indennità di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell' della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 12.520, lire 13.260, lire 13.990 e lire 15.470.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;767#art-4