Art. 1
In vigore dal 27 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 8 aprile 1952, n. 212;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;
Decreta:
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Le tabelle di cui agli allegati da I a VIII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, sono sostituite da quelle da I a VIII annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;767#art-1