Art. 3

In vigore dal 27 lug 1952
Le competenze dei personali indicati nell'art. 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevate ad importi annui lordi tali che, dopo l'applicazione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, imposta, complementare ed addizionale, si ottengano importi netti mensili eguali a quelli spettanti prima della data da cui ha effetto il presente decreto.
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Art. 3 Maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali. — Testo vigente | Portale Normativo