Art. 9
In vigore dal 27 lug 1952
Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi temporanei e rinnovabili a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi, paghe, o retribuzioni vigenti anteriormente al 1 gennaio 1952, nonché i relativi assegni di caroviveri, sono elevati ad importi annui lordi per i quali, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale, risultino importi netti mensili corrispondenti a quelli spettanti prima della predetta data del 1 gennaio 1952.
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni e agli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;767#art-9