Art. 10

In vigore dal 27 lug 1954
I trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, in corso di godimento al 1 gennaio 1952 o conferiti a partire dalla data predetta, ivi compresi i relativi assegni supplementare e di caroviveri temporaneo, sono elevati ad importi lordi per i quali, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, risultino importi netti corrispondenti a quelli che competerebbero qualora non si dovessero applicare gli articoli dal 27 al 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1953, n. 877 ha disposto (con l'art. 4) che "Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767".
  • La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute [...] nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767". Ha inoltre disposto (con l'art. 35) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;767#art-10

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