Statuto›Sez. II
Art. 20
In vigore dal 31 ago 1952
Il presidente dell'Associazione rappresenta legalmente la Associazione.
Convoca il Congresso dopo aver sentito il Consiglio nazionale.
Convoca e presiede il Consiglio nazionale ed il Comitato esecutivo.
Coordina l'attività dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-20