Statuto›Titolo V
Art. 16
In vigore dal 31 ago 1952
Il Congresso nazionale deve essere convocato con almeno due mesi di anticipo indicando gli argomenti da discutere.
Entro un mese da tale notifica, possono essere inserite all'ordine del giorno del Congresso, uno o più argomenti su richiesta di una Federazione regionale. Il Consiglio nazionale è obbligato ad inserire un argomento all'ordine del giorno del Congresso quando ne facciano richiesta almeno due Consigli regionali, dandone tempestiva comunicazione a tutte le Federazioni regionali.
Dagli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere indicato il relatore, la cui relazione sarà diffusa a tutte le Sezioni prima di un mese dalla data del Congresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-16