StatutoTitolo IV

Art. 13

In vigore dal 31 ago 1952
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote d'associazione; b) da oblazioni e contributi provenienti da enti pubblici o da privati; c) da lasciti o donazioni provenienti da enti pubblici o privati; d) da beni e cimeli delle organizzazioni garibaldine preesistenti, da quelli esistenti o che saranno acquistati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-13

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