Statuto›Titolo V
Art. 17
In vigore dal 31 ago 1952
Il Congresso elegge gli organi nazionali:
a) Il presidente ed il vice presidente dell'Associazione;
b) Il Consiglio nazionale;
c) Il Collegio dei "probiviri";
d) Il Collegio dei revisori dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-17