Art. 17
StatutoTitolo V

Art. 17

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In vigore dal 31 ago 1952
Il Congresso elegge gli organi nazionali: a) Il presidente ed il vice presidente dell'Associazione; b) Il Consiglio nazionale; c) Il Collegio dei "probiviri"; d) Il Collegio dei revisori dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-17