StatutoSez. III

Art. 22

In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio nazionale è costituito dai presidenti regionali e da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti dal Congresso, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili. I tre consiglieri supplenti partecipano alle sedute ed hanno solo voto consultivo; sostituiscono, in ordine dei suffragi ottenuti, quei consiglieri effettivi che risultassero dimissionari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo