Statuto›Sez. III
Art. 22
In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio nazionale è costituito dai presidenti regionali e da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti dal Congresso, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili.
I tre consiglieri supplenti partecipano alle sedute ed hanno solo voto consultivo; sostituiscono, in ordine dei suffragi ottenuti, quei consiglieri effettivi che risultassero dimissionari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-22