StatutoSez. III

Art. 25

In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio nazionale è responsabile verso il Congresso del buon andamento dell'Associazione. A mezzo del Comitato esecutivo, al quale impartisce le direttive, provvede al conseguimento dei fini sociali, assicurando l'esecuzione di quanto deliberato dal Congresso. In particolare: stabilisce norme e direttive per le Federazioni regionali e le Sezioni, controllandone l'attività; stabilisce il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che debbono essere resi noti a tutte le Sezioni ad ogni chiusura di anno finanziario; stabilisce le direttive e gli interventi della Associazione nelle ricorrenze patriottiche nazionali; controlla l'attività dell'organo di stampa dell'Associazione; demanda al Collegio dei "probiviri" l'esame di procedimenti disciplinari a carico dei soci che abbiano infranto i principi e le norme del presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-25

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