Statuto›Sez. III
Art. 25
In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio nazionale è responsabile verso il Congresso del buon andamento dell'Associazione. A mezzo del Comitato esecutivo, al quale impartisce le direttive, provvede al conseguimento dei fini sociali, assicurando l'esecuzione di quanto deliberato dal Congresso.
In particolare:
stabilisce norme e direttive per le Federazioni regionali e le Sezioni, controllandone l'attività;
stabilisce il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che debbono essere resi noti a tutte le Sezioni ad ogni chiusura di anno finanziario;
stabilisce le direttive e gli interventi della Associazione nelle ricorrenze patriottiche nazionali;
controlla l'attività dell'organo di stampa dell'Associazione; demanda al Collegio dei "probiviri" l'esame di procedimenti disciplinari a carico dei soci che abbiano infranto i principi e le norme del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-25