Statuto›Sez. V
Art. 28
In vigore dal 31 ago 1952
Il Congresso elegge per scrutinio segreto a maggioranza del rappresentanti, tre sindaci revisori e due supplenti con l'incarico di verificare, secondo le norme consuetudinarie, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, tutte le operazioni contabili che interessano l'amministrazione dell'Associazione, rimettendo il loro parere per iscritto al Consiglio nazionale; tale parere va in particolare rimesso al Consiglio nazionale per il bilancio di esercizio.
Essi possono partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale col solo voto consultivo e dovranno presentare una relazione scritta al Congresso.
Non possono essere legati da parentela o affinità, sino al 2° grado, con i membri del Consiglio nazionale.
Durano in carica un anno, comunque fino alla data del prossimo Congresso e sono rieleggibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-28