Statuto›Sez. III
Art. 23
In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi; in via straordinaria, a giudizio del presidente della Associazione o a richiesta di almeno cinque membri effettivi.
Il presidente ed il vice presidente fanno parte di diritto del Consiglio nazionale; ai membri del Consiglio nazionale possono essere rimborsate le spese sostenute nell'interesse dall'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-23