Art. 23
StatutoSez. III

Art. 23

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In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi; in via straordinaria, a giudizio del presidente della Associazione o a richiesta di almeno cinque membri effettivi. Il presidente ed il vice presidente fanno parte di diritto del Consiglio nazionale; ai membri del Consiglio nazionale possono essere rimborsate le spese sostenute nell'interesse dall'Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-23