Statuto›Sez. III
Art. 24
In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio nazionale nomina nel suo seno un proprio segretario ed un Comitato esecutivo del numero di membri ritenuto sufficiente ed indispensabile per il suo funzionamento.
Nel Comitato esecutivo su indicazione del Consiglio nazionale, sono nominati un segretario, un cassiere, un economo.
Esso si riunisce periodicamente, convocato dal presidente della Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-24